Breve guida alle detrazioni fiscali per il risparmio energetico

Cosa che c’è da sapere sulle detrazioni fiscali per il risparmio energetico

Gli aggiornamenti fatti alla legge di bilancio (legge n.145 del 30 dicembre 2018) a Marzo 2019, stanno prorogando ulteriormente le detrazioni fiscali per il risparmio energetico.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti aggiornato la legge di bilancio 2019 nelle guide “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” e “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”.

Di seguito parleremo delle prime; scopriamo di che si tratta.

Fino al 31 Dicembre 2018 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è possibile usufruire fino al 65% di detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires).

Quando vengono effettuati dei lavori che aumentano l’efficienza energetica dell’edificio, il titolare ha diritto ad una detrazione dall’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società).

Per quali spese è concessa la detrazione?

L’agenzia delle Entrate riconosce come valide le spese sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • Riqualificazione energetica di edifici esistenti ad esempio pavimenti, finestre, comprensive di infissi e coibentazioni (massimo 100.000 €)
  • l’installazione di pannelli solari (massimo 60.000 €)
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (massimo 30.000€)
  • Generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (massimo 30.000€)

Quali sono invece le estensioni?

È possibile richiedere la detrazione fiscale anche nei seguenti casi:

  • schermature solari (massimo 60.000 €)
  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili(massimo 30.000 €)
  • per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, finalizzate all’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative.

Da cosa dipende la percentuale di detrazione fiscale?

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Il valore delle detrazioni fiscali per risparmio energetico dipendono dall’anno in cui sono stati effettuati i lavori e se hanno riguardato una singola unità abitativa oppure condominiale.

In particolare:

  • 50% delle spese sostenute dal 1º gennaio 2018, relativamente infissi, schermature solari e impianti di climatizzazione. Queste condizioni sono valide sia per unità immobiliari singole che condominiali;
  • 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
  • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 per interventi sulle singole unità immobiliari;
  • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali;
  • 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 riguardanti l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori (fino 100.000 €), sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Chi può beneficiare delle detrazioni?

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale

Per uno stesso intervento non è possibile beneficiare di più detrazioni fiscali per il risparmio energetico previste da altre disposizioni nazionali.

È invece compatibile con altri incentivi regionali, provinciali o comunali.

Come e quando fare richiesta per la detrazione fiscale per il risparmio energetico?

 Recentemente, l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019) ha dichiarato che sebbene il contribuente sia obbligato ad inviare la richiesta per detrazione all’ENEA, il mancato o tardivo invio di questa non annulla il diritto alla detrazione.

La procedura per ottenere le detrazioni fiscali per risparmio energetico, prevede l’invio all’ENEA dell’Ape (attestato di prestazione energetica) e la scheda informativa entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Non è richiesto l’invio dell’Ape nel caso di: installazione di pannelli solari, sostituzione di finestre e di impianti di climatizzazione invernale, acquisto e posa in opera di schermature solari.

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Ing. Giuseppe Mariniello

Ing. Giuseppe Mariniello

Ufficio tecnico

 

 

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