Quali interventi rientrano nell’Ecobonus 110% e come usufruire dell’agevolazione
Scegliere il rinnovabile è ancora più conveniente grazie al Decreto Rilancio pubblicato in gazzetta Ufficiale in questi giorni. Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (fino al 30 giugno 2022 per gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare) infatti, è possibile effettuare interventi “green” usufruendo dell’Ecobonus al 110%, definito anche Superbonus, perché la misura ha elevato la percentuale della detrazione per i lavori agevolati prevista per il 2020-2021.
Ma come funziona, e quali sono le novità più importanti?
Dall’Ecobonus al Superbonus 110%
La precedente misura, l’Ecobonus energetico 2020, è stato ampliato con il freschissimo Decreto Rilancio, ma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, assicura che aveva iniziato a lavorarci anche prima della pandemia di Covid -19, quando avevamo già un’altra importante crisi da affrontare: i cambiamenti climatici. Per contrastarla, ha deciso di intervenire sull’edilizia, estendendo oltre il 100% uno strumento già molto conosciuto, quello dell’Ecobonus.
Le famiglie che vogliono ristrutturare la loro casa, avranno quindi la possibilità di detrarre la spesa dalle proprie tasse. Supponiamo una spesa totale di 10.000 €: in 5 anni, ogni anno, attraverso l’Ecobonus al 110% sarà possibile detrarre ben 11.000 in tutto in rate da 2.200 €, alla voce Irpef.
Come ottenere l’Ecobonus 110%?
Per usufruire dell’Ecobonus con aliquota al 110% è necessario eseguire lavori importanti di riqualificazione energetica (maxi interventi) negli edifici, come:
- Interventi di isolamento termico delle superfici opache, verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici sistemi di accumulo, ovvero impianti di micro generazione.
- Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero impianti di micro generazione.
Per ottenere l’accesso alla detrazione, quindi al superbonus 110%, è necessario assicurare un miglioramento di almeno due classi energetiche degli edifici (qualora non fosse possibile conseguire la classe energetica più alta) da dimostrare tramite l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).
Impianti solari fotovoltaici: rientrano nel Superbonus?
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’Ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento, ma a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei maxi-interventi.
Quindi: anche l’installazione di un impianto solare fotovoltaico sarà detraibile, ma solo se avviene contestualmente all’installazione di un cappotto termico o di caldaie a condensazione (o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico).
Inoltre precisiamo che potranno essere detratti con il superbonus 110% anche questi interventi:
- Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino a un massimo di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale.
- Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
- Cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è comun abile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura, previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione.
- Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, falla legge 3 agosto 2013, n.90, è riconosciuta al 110% da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quota annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno dei maxi interventi.
- Collettori solari (abbinati a un impianto ibrido o geotermico) e allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente nei comuni montani.
Quali sono i modi per usufruire dell’agevolazione?
Nella pratica l’agevolazione messa a punto nel Decreto Rilancio è fruibile come:
- Detrazione fiscale vera e propria.
- Sconto in fattura anticipato dall’azienda che ha effettuato gli interventi e che potrà:
- Recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta portandola in compensazione per il pagamento delle imposte.
- Procedere con la cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Esiste un tetto di spesa?
Il testo originale del decreto fissava a 60 mila euro il tetto di spesa, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (per i lavori di isolamento termico). La modifica dell’articolo 119 della legge di conversione del Dl Rilancio, invece, prevede una rimodulazione in base alle caratteristiche dell’edificio:
- Otto o più unità immobiliari: 30 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.
- Da due a otto unità immobiliari: 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.
- Unifamiliare o unità immobiliari in edifici plurifamiliari indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno: 50 mila euro.
Ad esempio: i proprietari di casa unifamiliare procedono con lavori di cappotto termico con una spesa appena compresa nel tetto massimo detraibile, che è 50.000 €. Se si opta per lo sconto in fattura, otterranno la realizzazione dei lavori a costo 0 e l’impresa può scegliere tra recuperare la somma con il credito d’imposta o con la cessione del credito.
Quindi, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni, possono ottenere il Superbonus per l’efficientamento energetico su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiale.
Inoltre, secondo le modifiche apportate alle modalità di accesso al bonus:
- Non ci sarà differenza tra prime e seconde case.
- Potranno accedere anche edifici appartenente a organizzazioni senza scopo di lucro, di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore e le società sportive non dilettantistiche (solo per gli interventi relativi agli spogliatoi).
- Escluse dal superbonus le abitazioni di tipo signorile, le ville e i castelli, rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Superbonus 110%: norme attuative entro il 18 agosto
L’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni, con un provvedimento ad hoc definirà le regole attuative. Il ddl dovrebbe essere convertito entro il 18 agosto, data dalla quale potrebbero iniziare a decorrere i termini per l’adozione dei provvedimenti attuativi.
Per maggiori informazioni e chiarimenti sull’Ecobonus 110% del Decreto Rilancio e ottenere un preventivo per l’installazione di un impianto solare fotovoltaico, contatta gli esperti di Ecotecno Group.